L'ascolto del minore
- Avv. Paolo Santangelo
- 13 ott 2018
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 20 ott 2018
ART. 336 bis c.c. nei procedimenti di separazione / divorzio / affido

Quando si parla di “separazione” o di “divorzio”, si associano questi termini a situazioni di grande conflittualità famigliare tra i coniugi (sposati o comunque conviventi more uxorio), in cui i figli minori finiscono per diventare le vere vittime.
Nelle procedure consensuali, sono i genitori stessi a determinare l’affido dei figli minori e presso quale genitore stabilire il collocamento prevalente.
Nelle procedure giudiziali, in mancanza quindi di accordo tra i coniugi, sarà invece il Giudice a determinare l’affido e il collocamento dei figli minori.
Non tutti sanno però che da pochi anni è stata introdotta una nuova norma, l’art. 336 bis c.c., che contempla la possibilità da parte del Giudice di ascoltare il minore nei procedimenti che lo riguardano. Può quindi essere ascoltato il minore che abbia compiuto i 12 anni, ma anche di età inferiore, se comunque capace di discernimento.
L’ascolto viene condotto dal Giudice, avvalendosi di esperti o ausiliari, quali psicologi o psicoterapeuti infantili.
Il minore, in tali occasioni, ha quindi la possibilità di manifestare al Giudice i propri desideri o le proprie preferenze riguardo, ad esempio, al rimanere con un genitore, piuttosto che con l’altro.
Il Giudice non è obbligato a decidere sulla scorta di quanto dichiarato dal minore, ma sicuramente ne terrà adeguatamente conto nei casi in cui le “richieste” manifestate dal minore andranno incontro anche alle principali esigenze di cura e tutela dei diritti e degli interessi del minore medesimo.
E’ giusto però sapere che si tratta di una procedura che, per quanto obbligatoria nei procedimenti giudiziali, tuttavia, nella pratica, rappresenta una ipotesi residuale che non costituisce ancora una vera e propria prassi consolidata all’interno dei Tribunali italiani.
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